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3 visitatori online| Osservazioni sul Disegno di legge n.2121 sulla ratifica della “Convenzione sui Diritti delle Persone Disabili” dell’ONU |
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| Scritto da Felice Previte |
| Mercoledì 17 Giugno 2009 14:43 |
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Riceviamo e pubblichiamo L’articolo 1° considera che “Il fine della presente Convenzione è quello di promuovere, protegge a assicurare il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani” includendo “coloro i quali presentano menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali di lunga durata che, nell’interazione con varie barriere, possono impedire la loro piena partecipazione nella società”. Un Testo di valenza internazionale, molto importante per il miglioramento della qualità della vita di tutti i disabili che condividiamo, di riporto storico che l’Italia ha firmato il 30 marzo 2007 non solo limitandosi all’accettazione di una “Cart” di principi generali, ma nell’osservanza di un vero e proprio vincolo giuridico impegnandosi ad uniformare la propria legislazione a quelle norme di diritto internazionale per la protezione e la difesa della dignità umana. Bisogna dare atto al Governo Berlusconi, dopo innumerevoli sollecitazioni, l’inizio dell’iter parlamentare per la ratifica della “Convenzione”. Ma non possiamo non rilevare nel disegno di legge n.2121 del Governo in carica, ratificato il 20 febbraio 2009 dal Parlamento, la mancanza di una norma legislativa utile a dirimere il riconoscimento di malato mentale, “problema” del tutto trascurato dalla “Convenzione”. Il disegno di legge : 1.) non incide su leggi e regolamenti vigenti, né comunitari; 2.) non introduce nuove definizioni normative; 3.) non abroga esplicitamente né implicitamente nessuna norma. 4.) si “preoccupa” di istituire un “Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. All’art.2 il disegno di legge da “Piena ed intera esecuzione alla “Convenzione”, preoccupandosi di istituire l’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità il cui onere finanziario è di 500.000 euro annui dal 2009 al 2014 per 40 persone. La n/s Associazione non ritiene condivisibile questa “posizione”, perché dalla “Convenzione” non sono emerse attenzioni specifiche verso i malati psichici che come tali non possono partecipare alle attività sociali, continuando a trovare ostacoli, soffrendo delle violazioni dei loro diritti, come avviene nella legislazione italiana che da ben oltre 31 anni si disinteressa di questo grave ed urgente disagio sociale. Resta necessario il riconoscimento dell’handicappato mentale ai sensi dell’art.47 della “Convenzione”.
a.) il voler associare il disabile fisico,( es. con precaria deambulazione, difficoltà motorie negli arti) con l’handicappato mentale ( sofferente dalla depressione-primo disordine funzionale della persona - alla schizofrenia o dissociazione mentale )in quanto per il primo sussistono possibilità d’inserimento lavorativo, per il secondo si possono attuare cure specifiche, ma non si possono prevedere né tempi di recupero né proposizioni lavorative, come recita l’art.27, che richiedono coesione d’intelletto e responsabilità. Non vogliamo negare questo diritto, ma è difficile credere che un qualsiasi datore di lavoro assuma con molta disinvoltura un soggetto sulla cui affidabilità rimane sempre il tarlo del dubbio. Quindi la disabilità fisica che lo stesso Preambolo considera “un concetto in evoluzione” (lettera e - i) deve essere distinta in handicap mentale qualora intervengono menomazioni mentali per la sua natura specificatamente e particolarmente psichica.
1.) compiere “proprie scelte” (art.3 ), che richiedono coesione d’intelletto e responsabilità; 2.) avere “capacità giuridica” ( art.12) ; 3.) possibilità di “ controllare i propri affari finanziari ed avere uguale accesso a prestiti bancari, mutui ipotecari (art.12); 4.) esercitare “la veste di testimoni” art.13 , 4.) “vivere in maniera indipendente” art.19 5.) “la piena capacità mentale” art.26; 6.) “il diritto a mantenersi attraverso il lavoro comprensivo ed accessibile” art.27. Ed altro!.
c.) Per quanto si riferisce “il diritto in età di matrimonio”, l’handicappato mentale può essere in condizioni di valutare questo “atto” ( consenso e volontà di stretto valore giuridico) di livello intellettivo e volitivo consapevole e responsabile? Inoltre, l’eventuale prole non ricade sulla famiglie e sulla società?
Viene da domandarsi : vi è “diritto al rispetto per la propria integrità mentale in condizione di eguaglianza con gli altri? (art.17).
Se una certa metodologia “proclamata” dalla “Convenzione” ONU ed approvata dal Parlamento dando “piena ed intera esecuzione”, come recita il Disegno di legge n.2121, venisse applicata potrebbero correre il rischio tutti i disabili, specie gli handicappati psichici di essere sterilizzati o subire forme di eutanasia. applicazione dell’aborto selettivo, limitazione delle nascite, “misure” che offendono la dignità della persona e che negano il diritto alla vita. Ancora una volta ci permettiamo di ricordare che era necessario, come abbiamo ricordato con le n/s Petizioni che sono state disattese dal Parlamento in contrasto con l’art.50 della Costituzione, inserire: 1.) nella ratifica, precise riserve e tali da escludere ogni possibile riferimento all’aborto, ad ogni metodo o modalità della salute riproduttiva, ( emendamento art.47); 2.) emendamento ( ai sensi dell’ art.47) per riconoscere il termine di handicappato mentale, adottando norme migliorative, come recita l’art.4, e nella rideterminazione delle leggi 180 e 833 del 1978; 3.) richiesta all’ONU di indizione di una “Giornata Mondiale sulla salute mentale”. Dobbiamo ricordare che non facciamo nessun riferimento a questioni politiche, per la nostra estraneità, ma constatazione di fatti che sono avvenuti e di cui ci prendiamo le responsabilità nel dire e pronti a rilevare per una questione di giustizia. Ancora una volta i “malati”, le loro famiglie e per la salvaguardia della sicurezza di tutti i cittadini, sono stati violentati diritti e tutele che dovrebbero essere le pietre miliari della democrazia.
Felice Previte http://digilander.libero.it/cristianiperservire
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| Ultimo aggiornamento Mercoledì 17 Giugno 2009 14:48 |








